
Il limite al riporto delle perdite delle cooperative a mutualità prevalente non rileva per la perdita fiscale da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo d'imposta, anche nell'ipotesi in cui la cooperativa sia capogruppo di un consolidato fiscale e faccia concorrere tale perdita alla determinazione dell'imponibile del consolidato; ciò in quanto le perdite nascono di per sé stesse come già compensabili, ovvero destinate alla compensazione intersoggettiva e non lo divengono per effetto di un riporto a nuovo. Lo ha stabilito la Sezione tributaria con sentenza 22279 del 25 luglio, che ha rigettato il ricorso delle entrate contro la decisione di secondo grado.
(Corte di Cassazione, Sentenza 25 luglio 2023 n. 22279)
La CTP di Reggio Emilia accoglieva il ricorso proposto dalla società cooperativa … (in breve CCPL), annullando l'avviso di...