
Non può essere sanzionato, per mancanza del presupposto soggettivo, l'imprenditore che non abbia versato l'IVA scaduta dopo il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; versamento di cui non può farsi carico nemmeno il commissario straordinario, che, diversamente, violerebbe la par condicio creditorum. Legittima, invece, la cartella di pagamento notificata agli organi della procedura e la richiesta dei relativi aggi. Di grande interesse la sentenza n. 26728 del 18 settembre, con cui gli Ermellini ripercorrono le tappe salienti della sorte dei crediti ante e post procedura, accogliendo il ricorso introduttivo di una società limitatamente alle sanzioni.
(Corte di Cassazione, Sentenza 18 settembre 2023 n. 26728)
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. (…) del (…), la Commissione tributaria regionale (…) (di seguito CTR)...