
Con la sentenza n. 15314 del 10 marzo 2021, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, si è schierata in favore dell'orientamento maggioritario, per il quale la residenza fiscale va individuata volgendo lo sguardo al luogo ove prevalgono le relazioni economiche e patrimoniali del soggetto, rispetto a quelle affettive e familiari.
Ne consegue che "l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio" inteso come centro principale degli interessi vitali del soggetto, riconosciuto dai terzi.
E tanto è bastato agli Ermellini per rinvenire nel trasferimento di residenza in Svizzera la finalità di evasione fiscale, anche sotto il profilo penale.
di Maria D'Amelio - Avvocato Tributarista in Avellino
Tra le vicende processuali che investono quotidianamente la Suprema Corte, continuano ad emergere in maniera dirompente le censure di errata applicazione delle disposizioni di legge sostanziale, avuto riguardo al concetto di "configurabilità della...