
Se un'operazione commerciale viene effettivamente realizzata, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano cartolarmente, si è in presenza di un'operazione "soggettivamente" inesistente. In queste ipotesi trovano applicazione sia sanzioni penali che amministrative.
Mentre in relazione a queste ultime - quantomeno nel comparto delle imposte dirette - la giurisprudenza ha valorizzato le peculiarità dell'inesistenza (solo) soggettiva rispetto a quella "oggettiva", sul fronte penale permane un atteggiamento eccessivamente rigido e formalistico che incrementa in modo esponenziale il rischio per i rappresentanti legali delle imprese di trovarsi indagati per il reato di cui all'articolo 2, D.Lgs. n. 74/2000. Una buona difesa, in queste ipotesi, passa per la prevenzione.
di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto Tributario
Uno dei fenomeni che, forse più di tutti, dà origine ad una produzione giurisprudenziale tributaria e penale davvero notevole è quello delle cc.dd. operazioni inesistenti. Nelle sue varie declinazioni, infatti, l'inesistenza dell'operazione può condurre a diversi tipi di sanzione amministrativa e penale ma anche a sanzioni di tipo...