
Con la Sentenza n. 37593/2021, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla fattispecie delittuosa di cui all'art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 e, specificamente, sul rapporto tra il reato di omesso versamento IVA e la crisi di liquidità.
Con la pronuncia, gli Ermellini affermano che il reato è unisussistente, di natura omissiva e istantanea. Ai fini del perfezionamento, sono necessarie e sufficienti la coscienza e la volontà dell'azione che devono sussistere nel momento esatto in cui matura il tempo dell'obbligazione tributaria, non un attimo prima, non un attimo dopo.
Per la configurabilità del reato basta, infatti, che il debitore ometta volontariamente il versamento dell'imposta dovuta nella consapevolezza dell'obbligo e della inutile scadenza del termine previsto per il pagamento. Non è quindi invocabile la causa della crisi di liquidità dovuta alle contingenze del mercato e all'inadempimento dei clienti che rientrano nel normale rischio di impresa che non può essere trasferito all'Erario.
Anche la causa di forza maggiore, che sussiste in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'operatore di uniformarsi all'adempimento tributario, non può essere portata a sostegno dell'omesso versamento IVA, azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente.
di Veronica Vitale - Dottore Commercialista in Milano
L'omesso
versamento IVA costituisce una ipotesi delittuosa punita, in
tema di reati tributari, dall'