
La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile n. 28447 pubblicata il 15 ottobre 2021, nell'affrontare il tema delle operazioni soggettivamente inesistenti si sofferma sul profilo dell'inesistenza dell'operazione quando essa è riconducibile alla circostanza dell'avvenuta cessazione della partiva IVA da parte della ditta fatturante.
Sebbene la pronunzia sia stata emessa dalla sezione Civile della Suprema Corte, i suoi riflessi si spiegano, inevitabilmente, anche nell'ambito penale rilevandone la condotta ai fini dell'articolo 2, D.Lgs. n. 74/2000, ovvero il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per la cui configurabilità non vige alcuna soglia di punibilità.
di Rebecca Amato - Avvocato tributarista
Come noto, quando si affronta l'ampio tema
delle operazioni inesistenti, non esistendo una definizione
prevista dal legislatore, si suole desumerla dalla lettera a)
dell'