
In tema di reati tributari, la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza penale n. 35225/2021, in linea di continuità con quanto già precedentemente espresso nella famigerata Sentenza a Sezioni Unite n. 5941/2009, ha ribadito che l'attenuante del pagamento del debito tributario non si estende ai compartecipi nel reato.
Pertanto, nei reati commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all'adempimento del debito tributario.
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
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