
Il tema dei rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di cui all'art. 12-bis, D.Lgs n. 74/2000 in tema di reati tributari e la procedura concorsuale del fallimento è da sempre stato al centro di un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Il contrasto interpretativo insorto sembra essere stato sopito e risolto dalla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che con Sentenza 1° febbario 2022, n. 3575 ha chiarito, senza ombra di dubbio, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari prevista dall'art. 12-bis, comma 1, D.Lgs n. 74/2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale - concordato preventivo o fallimento - attesa l'obbligatorietà della misura ablativa alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.
Da tanto ne consegue che il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto a favore della seconda misura.
di Francesca Tommasei - Avvocato tributarista in Grottaglie
Prima di analizzare nel dettaglio quanto deciso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità con la Sentenza n. 3575/2022, è doveroso brevemente rammentare che anche il tema della legittimazione ad impugnare i provvedimenti...