
Il reato di cui all'art. 5, D.Lgs n. 74/2000 ovverosia quello di omessa dichiarazione non può essere integrato dalla condotta di chi pur avendo tempestivamente presentato e trasmesso la dichiarazione dei redditi, abbia tralasciato di compilare un quadro della dichiarazione stessa.
A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione che con la Sentenza 14 febbraio 2022 ha chiarito che l'equiparazione tra omessa presentazione di dichiarazione e presentazione di dichiarazione incompleta, non può, tuttavia, essere condivisa, giacché fondata, a fronte di una condotta esaustivamente e rigorosamente individuata dalla norma e come tale non suscettibile di alcuna estensione, su una lettura analogica della norma contrastante con il principio di legalità.
Ed invero il reato di omesso presentazione della dichiarazione è circoscritto alle sole ipotesi tassativamente previste dall'art. 5, D.Lgs n. 74/2000 e che non possono essere estese, per via analogica, alla condotta di chi pur presentando la dichiarazione dei redditi lasci "in bianco" un riquadro della dichiarazione.
di Francesca Tommasei - Avvocato tributarista in Grottaglie
Il reato di omessa dichiarazione è previsto e
punito dall'