
Nell'ambito dei "delitti in materia di documenti e pagamento di imposte", poco spazio viene dedicato al reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, D.Lgs n. 74/2000, che è stato ritenuto configurabile anche a fronte di una contabilità che è possibile ricostruire aliunde.
Di particolare interesse, infatti, è la recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale n. 7120/2022, la quale ha ritenuto comunque integrato il reato in argomento anche a fronte del fatto che le fatture (occultate o distrutte) fossero state oggetto della comunicazione telematica obbligatoria clienti/fornitori, c.d. "spesometro" con conseguente possibilità di rinvenimento aliunde delle stesse attraverso la consultazione di dette comunicazioni. Tale decisum, dunque, pare muoversi nel solco già tracciato da altra pronunzia fondamentale sul tema in argomento, nella specie la sentenza n. 37348/2019, che ha ritenuto realizzata la fattispecie di cui all'art. 10, D.Lgs n. 74/2000, anche soltanto ove l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie, venga resa più difficoltosa.
Tali pronunzie, assumono oggi, a seguito della riforma apportata col Decreto-Legge n. 124/2019, rinnovato vigore dal momento che anche per tale reato è previsto un inasprimento della previsione sanzionatoria di non trascurabile portata.
di Rebecca Amato - Avvocato tributarista
Il reato di "Occultamento o distruzione di documenti contabili"previsto dall'articolo10, D.Lgs. n. 74/2000, è annoverato...