
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E/2022 del 12 maggio, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente.
Sebbene con i precedenti documenti di prassi (i.e. circolare n. 180/E/1998), la stessa Agenzia aveva precluso l'esercizio del ravvedimento per regolarizzare violazioni fiscali commesse con frode, perché non derivanti da un semplice errore o omissione, con la novella circolare, gli uffici delle Entrate sembrano allinearsi alla volontà stessa del Legislatore che, in sede penale, modificando gli artt. 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ha sancito l'esclusione della punibilità e l'applicazione di una circostanza attenuante, a fronte del pagamento integrale tramite ravvedimento, anche in presenza di condotte caratterizzate da fraudolenza.
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
L'Agenzia delle Entrate, sin dalla circolare n. 180/E/1998, ha assunto un atteggiamento ostile all'esercizio del ravvedimento operoso