
Di recente la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, da tempo dibattuta, della utilizzabilità in ambito tributario di materiale probatorio irrituale dapprima acquisito con rogatoria internazionale nell'ambito di un procedimento penale (Sentenze 1371/2021, 7957/2021, 18454/2021 e 20647/2021).
Le pronunce hanno il pregio di esaminare due ipotesi di illegittimità istruttoria, solo apparentemente analoghe.
La prima di esse, corrisponde al caso della c.d. "Lista Falciani" (o simili) che ha visto la Suprema Corte impegnata a decidere, già nel luglio 2015, sulla utilizzabilità di documentazione bancaria frutto del trafugamento, da parte di un funzionario di un istituto di credito svizzero, dei dati della relativa clientela, poi acquisiti dall'Autorità fiscale francese e da questa divulgati ad altri Paesi dell'Unione europea ai fini del contrasto all'evasione fiscale; l'altra, afferente la utilizzabilità di materiale istruttorio concesso da un'Autorità giudiziaria estera nell'ambito degli Accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale.
La questione che gli Ermellini sono stati chiamati a dirimere, dunque, offre ulteriori spunti di riflessione su un tema di straordinaria attualità e, al contempo, di singolare complessità, che non offre ancora oggi una soddisfacente sistemazione interpretativa.
di Pietro Rossomando - Avvocato tributarista in Roma
Per quanto in questa sede di interesse, i casi analizzati dalle decisioni in rassegna afferiscono tutte ad ipotesi in cui le informazioni di natura bancaria (i.e.Lista Falciani...