
In materia di operazioni inesistenti, anche il rappresentante fiscale di società estera risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3325/2022, ha ribadito che è responsabile, a titolo di dolo eventuale, il rappresentante fiscale che presenta la dichiarazione dei redditi, avvalendosi di documentazione dalla quale emerge la chiara fittizietà delle operazioni.
Rivestendo la qualifica di destinatario diretto degli obblighi di legge in materia di IVA quest'ultimo assume doveri di vigilanza e controllo e, pertanto, l'assunzione di responsabilità deriva direttamente dall'accettazione della nomina e degli obblighi specifici che da essa derivano.
di Francesca Aliberti - Avvocato tributarista in Bari
Nel sistema penale-tributario, chi redige una dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, è punito ai sensi dell'