
Com'è noto, il disponente affida al trustee il compito di realizzare la finalità del trust, in base alla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, "Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento", resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
A questo proposito, l'articolo 2, lett. c) della Convenzione dell'Aja, stabilisce che: "il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee".
Tuttavia nel corso della vita di un trust può accadere che il trustee cessi dall'ufficio per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità della persona fisica trustee, cancellazione dal registro delle imprese, fallimento o ingresso in altra procedura concorsuale della società trustee, pertanto, occorrerà procedere alla sua sostituzione; in tali casi, la sostituzione della persona del trustee è fiscalmente irrilevante, come recentemente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana con sentenza del giorno 10/05/2022 n. 665.
Tale pronuncia, che aderisce all'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Corte di Cassazione, offre lo spunto per prendere in esame gli aspetti fiscali della sostituzione del trustee, momento particolarmente importante e centrale nella vita del trust, molto controverso in dottrina e giurisprudenza.
di Patrizia Dibari - Avvocato in Bari
Il trustee, sia esso persona fisica (un familiare del disponente o un professionista di sua fiducia) o giuridica (società fiduciaria abilitata a svolgere la funzione di trust company) è la figura determinante nella gestione di...