
Con la Sentenza n. 11565/2022 pubblicata lo scorso 20 marzo la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla fattispecie delittuosa di cui all'art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 e, specificamente, sul reato di omesso versamento di ritenute. Con la pronuncia, Ia Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo dell'imputato, afferma che il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate ha natura "bifasica" perché presenta una componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a sua volta, in due distinte condotte, costituite, nella versione all'epoca vigente, dal versamento della retribuzione con l'effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d'imposta, ed ha precisato che la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe all'accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) proveniente dal datore di lavoro.
L'omesso versamento delle ritenute costituisce una ipotesi delittuosa punita, in tema di reati tributari, dall'art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 158/2015.
In base a tale...