
I giudici di legittimità della sezione penale, con la sentenza n. 20673 del 22/03/2023, si sono pronunciati sul principio di non contraddittorietà, stabilendo che non può essere condannato l'utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti (articolo 2, D.Lgs. n. 74/2000), se l'emittente è stato assolto, con sentenza definitiva, con la formula "perché il fatto non sussiste". Difatti, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'articolo 238 bis C.p.p., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito.
L'imputato, utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti, ricorreva in Cassazione lamentando che il giudice territorialmente competente aveva solo in parte tenuto conto nella decisione, dell'esito del parallelo processo...