
I giudici di legittimità della sezione penale, con la sentenza n. 31024 del 06/04/2023, hanno rilevato che il delitto di omessa dichiarazione (articolo 5, D.Lgs. n. 74/2000) "non è punibile" nella sola ipotesi in cui avvenga l'integrale pagamento delle conseguenti imposte, entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di una qualsiasi attività ispettiva e di controllo o fosse raggiunto da accertamento amministrativo o penale. Pertanto, in assenza di dette condizioni il rito del patteggiamento risulterebbe pacificamente espletabile. La richiesta di estinguere il debito (alcune fattispecie), renderebbe, di fatto, non applicabile, per non punibilità, l'istituto stesso.
Un soggetto, imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (