
Con la sentenza n. 37312 del 13 settembre 2023, la Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di identità dei fatti, il divieto di doppia sanzione, tributaria e penale, c.d. divieto di bis in idem, opera solo ove non vi sia una stretta connessione temporale tra i due differenti procedimenti. In materia tributaria è ammesso lo svolgimento parallelo di due differenti procedimenti (volti all'irrogazione della sanzione amministrativa e del reato tributario), purché appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, ed esistano meccanismi idonei ad assicurare sanzioni proporzionate nel loro complesso. È necessario pertanto che tra i due procedimenti esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, volta anche a evitare, per quanto possibile, duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova. Quanto tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista detta connessione sostanziale e temporale, non c'è violazione del ne bis in idem, ove sia garantito un meccanismo compensativo che permetta, e in sede di irrogazione della seconda sanzione, di tener conto degli effetti della prima ed evitare quindi una sanzione complessivamente sproporzionata.
La recente sentenza della Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 37312/2023 offre l'occasione per affrontare taluni aspetti relativi alla delicata tematica dei rapporti tra sistema sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo, nell'ambito delle violazioni tributarie.
Nell'intricato...